Come è noto, l’art. 1 com. 473 della legge di bilancio 2020, ha confermato per l’ulteriore anno 2020 la possibilità di percepire a determinate condizioni l’anticipo pensionistico denominato “APE social”. Quanto alla decorrenza , come precisato dal messaggio INPS 163/2020, possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Requisiti per l’accesso a questo strumento definito “Indennità assistenziale” dall’INPS ed introdotto con la legge 232/2016 art. 1 com. 179 e ss., sono: la cessazione dell’attività lavorativa (com. 180); l’assenza di altra pensione; sussistenza di una delle quattro condizioni prescritte dalla norma, nonché un montante contributivo di 30 anni ovvero 36 per i lavori gravosi, il cui elenco è stato rivisitato nel 2018. Il tutto nei limiti di un importo mensile pari ad euro 1.500,00.
Le condizioni alternative in cui devono trovarsi gli aspiranti sono quattro: – stato di disoccupazione con anzianità trimestrale1 dall’ultima percezione della indennità ovvero disoccupazione che scaturisca dalla scadenza naturale di un contratto a termine a patto che abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro periodi di lavoro dipendenti di almeno 18 mesi2;
- assistenza da almeno sei mesi di coniuge, parente entro il 1° grado3 o convivente con handicap grave (attenzione assistenza e convivenza) ovvero parenti entro il II grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni di età;
- invalidità personale pari o superiore al 74%;
- lavori gravosi prescritti dalla tabella allegata al decreto, recentemente aggiornata con i lavoratori agricoli, della pesca, operatori ecologici ed addetti alle pulizie, con continuità di sei anni negli ultimi sette o sette negli ultimi dieci4 (non si perde la continuità se si rientra in una interruzione non superiore a dodici mensilità). Le donne madri possono usufruire di uno sconto pari ad un anno contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni.
Dirimente considerare che “il requisito anagrafico, quello contributivo5, quello di anzianità trimestrale decorrente dall’esaurimento della indennità di disoccupazione nonché quello della gravosità continuativa delle mansioni, siano valutabili in via prospettica e dunque possano maturare entro l’anno in cui si è proposta la domanda”. Diversamente alla domanda di valutazione dei requisiti dovrà essere maturato quello di cessazione del rapporto di lavoro nonché lo stato di disoccupazione involontario.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, l’indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio (diversamente per quota 100 opera la finestra trimestrale dalla data di maturazione dei requisiti) ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa (articolo 7, comma 2, del decreto). Per la verifica della cessazione dell’attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell’APE sociale, (l’art. 1 com. 180 infatti prescrive che la concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa). La decadenza dal beneficio dell’indennità Ape social avviene nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEI 30 O 36 ANNI CONTRIBUTIVI
Infatti giova precisare che a tal fine siano validi anche i contributi figurativi nel senso indicato e formulato dall’art. 2 com. Del DPCM 88/2017 (decreto attuativo), così derogando alle prescrizioni in tema di contribuzione effettiva minima prescritta per il raggiungimento del diritto all’anticipata; tuttavia non possono totalizzarsi con le prestazioni estere. n particolare, a differenza dell’anticipata e “quota 100” non si tiene conto, delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (per esempio, relative ai lavoratori esposti all’amianto, articolo 13, comma 8, legge 257/1992, oppure ai lavoratori disabili, articolo 80, comma 3, legge 388/2000 che consente l’anticipazione contributiva di due mensilità per ogni anno contributivo fino ad un massimo di cinque anni).
Nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto la ricongiunzionedi contributi versati in diverse gestioni, i relativi periodi contributivi valgono ai fini dell’APE se, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto, è stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Non è invece possibile ricorrere al cumulo gratuito dei contributi.
Per quanto riguarda invece i periodi contributivi oggetto di riscatto, sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE. Quindi, se è in corso un pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, il richiedente dovrà corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.
Peraltro non possono sottacersi alcune peculiarità di questa prestazione che ne denotano la natura assistenziale: non reversibilità della stessa e non spettanza di assegni familiari. Inoltre la prestazione è compatibile con le altre di natura assistenziale cioè assegno sociale, pensione indiretta nonché con le prestazioni di invalidità civile.
NOTE
- Dubbi interpretativi ha suscitato lo strumento in esame in relazione ai molteplici casi in cui il potenziale beneficiario di Ape, si trovi in stato di disoccupazione e non abbia ancora terminato l’esaurimento della NASPI o non lo terminerà entro il 30.09. Ebbene in questo caso il legislatore non ha fornito chiarimenti circa la possibilità di procedere all’opzione per il trattamento più favorevole (Ape). Tuttavia l’INPS ritiene che trattandosi di prestazione finalizzata ad indennizzare la cessazione dell’attività, abbiano la stessa ratio quale trattamento a sostegno del reddito e che sia dunque preclusivo. Lo stato di disoccupazione deve derivare da licenziamento involontario escludendo la cessazione di attività commerciale, la semplice inoccupazione. Ma l’Istituto và oltre: infatti equipara il concetto di stato di disoccupazione a quello di percezione della indennità così escludendo tutti coloro che pur essendo stati licenziati non abbiano maturato i requisiti per la NASPI. Si tenga conto che, la rioccupazione, se pur dopo l’iniziale periodo trimestrale interrompe la condizione pregiudicando il conseguimento dell’APE. Diversamente qualora si interrompesse momentaneamente la NASPI per rioccuparsi ciò non rileverebbe ai fini della percezione futura della indennità Ape: pertanto sino alla percezione dell’APE Sociale non è consentito lavorare (neanche tra la data della domanda e la sua erogazione). Per gli operai agricoli (circolare 100/2017) a causa dello sfasamento temporale tra la data avviene lo status di disoccupazione e quello della effettiva erogazione del trattamento, il trimestre di anzianità successivo all’esaurimento dell’indennità di disoccupazione decorre dal licenziamento, se avvenuto nell’anno in cui è proposta la domanda di Ape ovvero, se precedente, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (il che rende illegittimi tutti provvedimenti di reiezione di Ape emessi dall’Istituto per i dipendenti del settore agricolo allorchè gli stessi abbiano interrotto il rapporto di lavoro prima della scadenza naturale del contratto).
- Nelle ipotesi in cui la durata sia inferiore ai 36 mesi, non potranno escludersi coloro i quali prima della scadenza naturale del rapporto siano stati licenziati ovvero dimessi per giusta causa.
- Il requisito dei sei mesi sussiste qualora siano trascorsi sei mesi tra la data del verbale e quella di domanda del riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE. Non sarà necessario aver goduto dei permessi prescritti dalla legge 104/92.
- Per il settore agricolo la legge di bilancio 2018 ha previsto che il minimo annuo valutabile sia di almeno 156 giorni (156 X 0,333=52 settimane); tuttavia non si vede per quali ragioni escludere coloro che abbiano raggiunto le 270 giornate annue utilizzando il trattamento speciale figurativo con le 102 giornate (270 X 0,19592).
- E’ infatti data la possibilità, sino alla fine dell’anno in cui si è presentata la domanda di operare dei versamenti volontari per il raggiungimento del requisito.