Al fine di tradurre le giornate agricole prestate, in settimane, l’art. 7 del D.L. 643/88 fissa precisi requisiti assicurativi in ordine al montante contributivo necessario sia in termini annui che totali; al com. 9 prescrive come siano indispensabili, affinché possa affermarsi l’esistenza di un anno pieno di contribuzione nel settore agricolo, 270 giornate tra contribuzione effettiva, figurativa e volontaria, cosicché sarà necessario vantare complessivamente 9.450 contributi giornalieri nell’ipotesi di anzianità con 35 anni e 10.800 nell’ipotesi di anzianità contributiva pura (40 anni).
Altro presupposto è il possesso di 156 giornate annue tra contribuzione effettiva e disoccupazione speciale, l’unica contabilizzabile nella determinazione della pensione di anzianità (oggi detta “anticipata”) raggiungendo complessivamente un montante contributivo pari a 5.460 contributi giornalieri ovvero 6.240, per i 40 anni. Quanto al requisito minimo annuo per i lavoratori agricoli corrispondente a 156 giorni, è lo stesso istituto che, con una circolare con la quale fornisce chiarimenti sul calcolo delle prestazioni pensionistiche, al punto 4.2 precisa che il coefficiente di trasformazione dei giorni in settimane sia quello di 0,333%, (Circ. n. 165/89,1); infatti il prodotto tra il predetto coefficiente e 156 giornate determina il risultato di 52 settimane, (all. n. 13).
Peraltro, già la circolare INPS n.49/1984 affermava chiaramente che: “[…..], 1 contributo giornaliero = 0,192 contributi settimanali, se si deve accertare il diritto a pensione per vecchiaia o invalidità.Qualora si debba accertare il diritto a pensione per anzianità il coefficiente da utilizzare per la trasformazione in settimanali dei contributi giornalieri è 0,333. L’adozione di tale diverso parametro è da ricondurre al fatto che…il requisito minimo di contribuzione per il diritto a pensione di anzianità è stato fissato in rapporto ad un numero di giornate di contribuzione annua (n.156) diverso da quello stabilito per le pensioni di vecchiaia e di invalidità (n.270) […..]”.
Appare altresì necessario precisare quanto previsto dal legislatore in tema di rapporto agricolo accreditato precedentemente al 1984; in tal senso giova ricordare il tenore del com. 12 dell’art. 7 del D.L. n. 463/19832, che interviene e regolamenta tale particolare periodo definito dei cosiddetti “elenchi Bloccati” prevedendo che per essi allorché nell’anno risultassero meno di 270 giorni complessivi gli stessi dovessero rivalutarsi con un coefficiente di 2,60 per gli uomini e 3,86 per le donne ed i ragazzi. Deve inoltre necessariamente precisarsi che per il lavoro prestato in agricoltura sino al 31.12.1983, il com. 11° dello stesso art. 7 correttamente recepito con circolare I.N.P.S. del 19.4.1995, n. 107, prescrive che nell’ipotesi in cui dovesse esserci contribuzione extra agricola deve essere presa in considerazione anche la contribuzione eccedente le 52 settimane annue.
Appare necessario considerare che con l’avvento degli ulteriori strumenti di pensionamento anticipato, anche il settore agricolo, dopo un’iniziale fase di incertezza legata alla sua ascrivibilità nella prima delle categorie dell’APE SOCIALE e della anticipata precoci (in virtù della esclusione dei contratti a termine) è stato salvaguardato con l’inserimento nella quarta categoria dei lavori gravosi. Infatti le mansioni agricole sono contenute nell’all. A) del DPCM che ha subito modifiche con successivi interventi legislativi che ne hanno ampliato la portata ai sensi della legge 205/2017 e successivo D.M. 05.02.2018.
Colgo l’occasione per puntare l’attenzione sulle modalità di accreditamento della contribuzione figurativa per gli operai dell’agricoltura nonché sulle modalità di calcolo della pensione in relazione al salario contrattuale. Giova ricordare il contenuto dell’art.1 del D.P.R. n.1049 del 31 dicembre 1970, il quale impone che “…la durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue…”, così prescrivendo che in tale settore l’accredito complessivo annuo debba corrispondere esattamente a 270 giorni effettivi e figurativi.
Peraltro, a far data dal 01.01.1998, il D.Lgs. n. 146 del 1997 art. 4, ha stabilito che ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee e della contribuzione, relativi agli operai agricoli, dovesse necessariamente farsi riferimento al salario medio convenzionale pubblicato per l’anno 1996 sino a quando il medesimo non sarebbe stato superato dal salario come stabilito dalla contrattazione collettiva.
L’I.N.P.S. (circ. n. 140 del 27.06.1998) ha esteso l’operatività di tale previsione normativa anche alle prestazioni pensionistiche. E’ evidente che tale prescrizione evidenzi la notevole violazione commessa dall’Istituto che in spregio della legge 388/1989 utilizza quale parametro di calcolo della contribuzione non il salario reale contrattuale emergente dagli UNILAV quanto piuttosto quello dichiarato dal datore all’interno dei modelli DMAG così determinando un grave pregiudizio dell’assicurato – pensionato che si vedere ridimensionare la retribuzione totale utile per la quantificazione della RMS e della rendita di pensione.
Ciò consente di attivare una fase amministrativa precontenziosa ed un successivo eventuale giudizio avverso l’Istituto che non ricostituisca le pensioni di coloro i quali, operai agricoli, vantino un inquadramento negli ultimi cinque o dieci anni della propria carriera lavorativa, in prima area della contrattazione nazionale (potatori, trattoristi, serristi, selezionatori sulla pianta di prodotto per l’export).
NOTE
- la circolare I.N.P.S. A.G.O. n. 60095 del 7.3.1984 nonché la circolare n. 165 del 25.7.1989 e circolare n. 107/1995 prescrivono che la contribuzione giornaliera minima composta da contribuzione effettiva e figurativa da disoccupazione speciale, per ottenere le 52 settimane sia 156 giorni quale operaio agricolo giornaliero; il coefficiente di trasformazione è 0,333.
- Art. 7 com. 12: “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”.