Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventano operativi gli strumenti che il Governo ha adottato quali misure a sostegno della Sanità, del lavoro ed in tema di Giustizia. Ciò che più interessa gli utenti è certamente la comprensione delle misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori:
- indennità lavoratori dipendenti ed autonomi: ad essi per un periodo di 15 giorni è concesso di fruire di un congedo indennizzato del 50% della retribuzione; se già stessero fruendo di congedo parentale durante i citati 15 giorni quello sarà convertito nella citata indennità. Deve trattarsi di genitori con figli di età inferiore a 12 anni. La medesima indennità sarà erogata anche per gli iscritti alla gestione separata ed in generale agli autonomi iscritti all’INPS. Ovviamente nel nucleo familiare deve trattarsi di coniugi entrambe lavoratori dipendenti ed il riconoscimento avviene in favore di uno dei due, alternativamente e nei limiti di 15 giorni purchè anche solo uno dei due non fruisca già di uno strumento di sostegno al reddito (disoccupazione o CIG).
- Bonus baby-sitting: in alternativa i lavoratori dipendenti, gli autonomi e gli iscritti a casse diverse dall’INPS, possono usufruire del bonus baby sitting con l’acquisto di servizi tramite il libretto di famiglia, per un importo di 600 euro.
- Estensione permessi ex legge 104/92 art. 33: il decreto prescrive che coloro i quali usufruiscano dei tre permessi giornalieri mensili per assistere un familiare affetto dalla condizione di handicap grave art. 3 com. 3, si vedano aggiungere ulteriori sei giorni per le mensilità di marzo ed aprile potendo beneficiare di complessivi 9 giorni mensili.
- Periodo di sorveglianza attiva: Per coloro i quali siano dovuti rimanere a casa per un periodo detto di quarantena o meglio di sorveglianza attiva, lo stesso è riconosciuto come malattia dallo stato se certificato dal medico curante, allegandovi il provvedimento che ha reso obbligatorio tale stato, che redige l’ordinario certificato telematico, anche prima dell’entrata in vigore del decreto; in questo caso, e nei limiti di spesa imposti, la malattia sarà interamente a carico dello stato.
- Indennità autonomi: per i professionisti e lavoratori con rapporto CO-CO-CO attivi alla data del 23 febbraio è prevista la concessione di una indennità una tantum di 600 euro così come per i lavoratori autonomi AGO non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (casse autonome).
- Indennità stagionali turismo ed agricoltura: per i lavoratori del turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto subordinato tra il 01.01.2019 e l’entrata in vigore del decreto in commento (17 marzo 2020), e che all’entrata in vigore del decreto non siano occupati è riconosciuta una indennità di 600 euro . Medesima indennità è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato nel 2019 almeno 50 giorni effettivi e che non siano titolari di pensione. Entrambe le prestazioni saranno erogate previa domanda.
Tutte queste indennità non sono cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
- Proroga termini domande: Sia la domanda di disoccupazione agricola che la NASPI o DIS-COLL vedono prorogati i loro termini di presentazione: la prima al 01.06.2020 le seconde da 68 giorni a 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, mantenendo comunque inalterata la decorrenza dal 68esimo giorno successivo la perdita involontaria del rapporto lavorativo.