Con la sentenza n. 399/2021 del 29/01/2021, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, aderisce all’orientamento in più occasioni sollecitato dal nostro studio legale secondo cui, nella liquidazione degli arretrati pensionistici, non sempre l’Istituto Previdenziale agisce correttamente applicando l’aliquota unica del 23% (art. 12 comma 1 del DPR 597/1973) come sostituto d’imposta.
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva di aver ricevuto un minor importo a titolo di arretrati di pensione a causa dell’applicazione dell’aliquota fissa del 23 %, come previsto dall’art. 12 comma 1 del DPR 597/1973 (TUIR) che sancisce la tassazione degli arretrati pensionistici.
L’applicazione del principio di competenza permette di imputare le singole annualità di arretrati ai relativi anni d’imposta e non all’anno di effettivo percepimento degli arretrati, potendo così dimostrare il non superamento della soglia della cosiddetta “no tax area“, come peraltro previsto dalla corte Costituzionale con sentenza n. 104/1985, che impedisce l’applicazione dell’imposta.
Infatti, come cita la sentenza in commento, “il comma 2 dell’art. 11 del TUIR, nel testo riformulato dalla legge finanziaria del 2007, prevede una particolare ipotesi di esenzione del pagamento dell’imposta qualora il reddito pensionistico non superi la soglia di € 7.500,00.
Pertanto, è opportuno che il pensionato che riceve arretrati faccia sempre verificare dal professionista se gli stessi, cumulati con i redditi percepiti nei singoli anni, non superino il limite e dunque escludano l’operatività della trattenuta fiscale.
Avv. Francesco di Natale
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