Il nostro ordinamento contempla due distinte prestazioni in favore dei soggetti inabili che siano lavoratori dipendenti del settore privato ovvero iscritti alle gestioni INPS dei lavoratori autonomi:
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, entrambe regolamentate dalla legge n. 222/1984.
Nell’ipotesi in cui un lavoratore si trovi affetto da patologie tali da determinare la riduzione permanente a meno di 1/3 delle proprie capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie attitudini, lo stesso è meritevole di assegno ordinario di invalidità: trattasi di una prestazione erogata mensilmente, legata al numero di contributi presenti nella posizione assicurativa del lavoratore, per 13 mensilità trattandosi di una prestazione di natura previdenziale.
Appare necessario sottolineare le peculiarità di tale beneficio:
- i titolari possono proseguire l’attività di lavoro se pur considerando una parziale incompatibilità come prevista dall’art. 1 com. 41 della legge 335/1995 con il reddito da lavoro dipendente;
- la percezione di tale assegno garantisce l’accredito di contribuzione figurativa qualora all’assicurato pensionato sia impedita l’attività lavorativa a causa delle patologie; contribuzione utile ai fini del diritto e misura per l’accesso al pensionamento di vecchiaia;
- l’assegno è compatibile con la pensione di inabilità civile 100% se pur nel rispetto del limite reddituale imposto per essa dal legislatore;
- pur non essendo reversibile consente al coniuge superstite la possibilità di accedere al pensionamento indiretto;
- per coloro i quali possiedono contribuzione (anche solo una settimana) prima del 1995, l’assegno è integrabile al trattamento minimo.
I requisiti di accesso al beneficio oltre quello sanitario sono: il possesso di un numero di contributi nell’ultimo quinquennio a far data dalla domanda amministrativa pari a 156 settimane di lavoro effettivo ma anche di contribuzione figurativa utile per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, nonché un quinquennio assicurativo (il possesso di almeno una settimana di lavoro nei cinque anni di iscrizione nella gestione INPS risalenti a far data dalla domanda amministrativa).
E’ altresì fondamentale ricordare che tale assegno ha una durata di 3 anni oltre i quali è soggetto a revisione a seguito di nuova richiesta che l’assicurato deve presentare prima che termini il triennio e comunque non oltre sei mesi da tale data altrimenti perde la continuità del beneficio. Infatti le revisioni triennali sono tre per un totale di nove anni: se percepito in continuità, tale assegno al termine del triennio diviene definitivo sino alla data anagrafica per l’accesso al pensionamento di vecchiaia allorchè si trasformerà in pensione.
Pensione di inabilità:
Questa prestazione è concessa in favore dei minorati inabili con perdita complessiva e totale della propria capacità di lavoro e guadagno. Per essa il requisito di accesso è il medesimo dell’assegno ma, in questo caso, trattandosi di pensione non soggetta a revisione, è previsto che sia reversibile ai superstiti.