Con la sentenza n. 152 del 23.06.2020, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art.38, comma 4, della Legge 28.12.2001, n. 448, la Corte Costituzionale ha esteso l’operatività della maggiorazione sociale in favore di soggetti affetti da totale inabilità ex art. 12, Legge 117/81 anche se minori di 60 anni, allorché in possesso di un reddito personale non superiore a euro 8.469,63 per l’anno 2020 ovvero di un reddito coniugale non superiore alla soglia di euro 14.447,42 per il medesimo anno, fino ad un importo massimo pari ad euro 651,51 (per l’anno 2020), per tredici mensilità, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza de quo sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decisum fa riferimento alla parte in cui l’art. 38, comma 4, della Legge 448 del 28.12.2001, recante <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)>, dispone che i benefici incrementativi siano concessi solo ai soggetti totalmente invalidi di età superiore ai 60 anni e non anche agli inabili totali di età compresa tra i 18 e i 59 anni.
Secondo la Giunta, infatti, la condizione anagrafica è irragionevole per le seguenti motivazioni:
- Il soggetto è totalmente invalido ancor prima del compimento del 60° anno di età, trovandosi sin da allora in condizioni di gravissima disabilità psichica e/o fisica e pertanto privo della benché minima capacità lavorativa;
- Il soggetto totalmente invalido di età compresa tra i 18 e i 59 anni non può non godere della medesima tutela garantita in favore di soggetti invalidi ultrasessantenni;
- La minorazione psico-fisica è preesistente al compimento del 60° anno di età e non è per nulla legato al fattore fisiologico dell’invecchiamento.
Alla luce delle suesposte ragioni, i soggetti totalmente invalidi di età superiore ai 18 anni, in possesso di un reddito personale/coniugale inferiore al limite massimo stabilito dalla Legge, possono godere della maggiorazione sociale.