Il panorama normativo nazionale regolamenta in favore dei soggetti affetti da determinate minorazioni congenite o acquisite con conseguente riconoscimento di una percentuale di invalidità (vedasi il D.M. 5.02.1992), l’accesso a specifici benefici assistenziali:
In primis l’assegno mensile di invalidità parziale regolamentato dall’art. 13 della legge 118/1971 che spetta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni di età, affetti da uno stato di invalidità civile pari o superiore al 74% e sino al 99%, incollocati ed iscritti alle liste del collocamento mirato che abbiano un reddito personale (non familiare) che non superi per l’anno 2020 euro 4.926,35 con diritto ad un assegno mensile per 13 mensilità pari ad euro 286,81 (circolare n. 147/2019). Giova precisare che tale prestazione è incompatibile con altre forme assistenziali di invalidità né tantomeno con l’assegno ordinario di inabilità ex legge 222/1984 (parziale inabilità al lavoro); tuttavia resta con quest’ultimo opzionabile: cioè entrambe i diritti sono riconosciuti (quello di invalido e di inabile), tuttavia l’assicurato dovrà dichiarare all’Istituto in fase di concessione di quale prestazione intende godere (solitamente la più favorevole economicamente), potendo riopzionare l’altra nell’ipotesi di superamento del limite reddituale al quale è vincolato la prima ovvero nel caso di un accertamento sanitario d’ufficio che dovesse privarlo di quella in godimento.
Resta invece compatibile l’erogazione con la pensione anticipata di vecchiaia concessa, ai sensi dell’art. 1 com. 8 legge 503/1992, a coloro i quali abbiano 20 anni di contribuzione e vantino una invalidità superiore all’80 %.
Tale prestazione, con il raggiungimento dell’età anagrafica dei 67 anni (per il 2020) si trasforma in assegno sociale, garantendo all’inabile i medesimi requisiti reddituali di accesso previsti per le invalidità cioè reddito personale ed inferiore al limite poc’anzi citato. Dettaglio di non poco conto se si considera che i limiti ordinari di accesso all’assegno sociale per i cittadini non invalidi al 2020 sono i seguenti: possesso di un reddito coniugale pari ad 11.907,74.
Pensione di inabilità
L’art. 12 della legge 118/1971, tale prestazione è concessa in favore dei soggetti che siano stati riconosciuti totalmente invalidi nella misura del 100%, con età tra i 18 e 67 anni con reddito inferiore a 16.982,49. Anche in questo caso al compimento dei 67 anni vi è l’accesso al beneficio assistenziale dell’assegno sociale pari a 495,83 euro per l’anno 2020, garantendo il limite reddituale già prescritto per lo stato di invalidità. Anche in questo caso ci sono situazioni di incompatibilità con altre prestazioni assistenziali quali la pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984, ma permane la compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità (cioè la parziale inabilità al lavoro legge 222/1984).
Indennità di Frequenza (art. 1 e 2 legge 289/1990)
E’ una prestazione concessa in favore dei genitori di quei minori affetti da patologie tali da rendere determinare in questi ultimi difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni proprie della loro età. A tale requisito si affianca quello anagrafico dell’età inferiore ai 18 anni ma anche quello reddituale personale dello stesso che non deve superare euro 4.926,35. Peraltro deve coesistere anche il requisito della frequenza scolastica che deve essere documentalmente comunicata ogni anno all’Istituto (messaggio INPS 9043/2012) per garantire l’erogazione, ma anche di centri ambulatoriali e diurni specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo.
Tale prestazione assistenziale spetta solo per i periodi di frequenza dei corsi e termina nella mensilità in cui termina la frequenza scolastica o dei centri. Tale prestazione permane incompatibile con ogni forma di ricovero, con la percezione dell’indennità di comunicazione (sordità congenita), con l’indennità cechi parziali (possesso di minimo 1/20simo nell’occhio migliore) nonché con l’indennità di accompagnamento. Trattasi ovviamente di incompatibilità che, pertanto, riconosce entrambe i diritti ma liquida solo la prestazione opzionata dall’assicurato.
Per questa prestazione erogata nell’anno 2020 per euro 286,61 non è prevista la 13ma mensilità, considerata la diversa natura di tale strumento rispetto all’assegno di invalidità civile parziale che, pur avendo natura assistenziale, indubbiamente funge da surrogato della retribuzione lavorativa, cioè un emolumento sostitutivo o integrativo del mancato guadagno causato da una limitata capacità di lavoro.
Indennità di accompagnamento
Regolamentata dall’art. 1 legge 18/1980 modificato dalla legge 508/88, questa prestazione è concessa in favore di coloro i quali siano minorati civili già meritevoli di una percentuale invalidante pari al 100% e si trovino nella impossibilità di deambulare ovvero di attendere alle normali attività della vita quotidiana; ovvero ai minori di 18 anni che si trovino nella medesima condizione permanente e siano bisognosi di assistenza continua.
Questa prestazione assistenziale può spettare al paziente chemioterapico ovvero a coloro i quali si trovino ricoverati in strutture pubbliche e che dimostrino che le stesse non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Il maggior numero di contenziosi si concentra sulla durata e persistenza della necessità di assistenza e spesso la prestazione è esclusa in favore di coloro i quali alternino momenti di assistenza attiva a quella passiva e non siano minorati abbisognevole durante l’intera giornata. In realtà tale condotta delle Commissioni ASL di accertamento della minorazione è del tutto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente che riconosce il beneficio anche in favore di quei soggetti che presentino questa alternanza.
L’importo mensile per il 2020 è pari ad euro 520,29 per dodici mensilità perequate e senza limiti reddituali per la sua concessione.
Altre prestazioni
Il nostro ordinamento contempla anche ulteriori prestazioni per i minorati civili così riassumibili:
- Indennità di comunicazione per coloro i quali (minori e maggiorenni) abbiano una perdita di udito congenita ovvero durante l’età evolutiva: quindi una sordità che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.
- Pensione in favore dei sordomuti (o assegno di assistenza ex legge 381/1970) previsto per soggetti affetti da ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore. La prestazione erogata è pari ad euro € 286,81 con limite reddituale pari ad euro 16.982,49.
- Ciechi civili, suddivisi in ciechi assoluti o parziali (ventimisti con residuo visivo non superiore ad 1/20simo in entrambe gli occhi).
Ai parziali è riconosciuta ex legge 508/1988 una indennità speciale, senza limiti di reddito per dodici mensilità e non reversibile, pari ad euro 212,43. La pensione per i ciechi totali, non reversibile, abbinata ad uno stato di bisogno che la legge identifica con il non superamento di un limite di reddito che per l’anno 2020 è pari ad euro 16.982,49. L’importo mensile è pari ad euro 310,17.
Per i ciechi assoluti deve aggiungersi la corresponsione di una indennità di accompagnamento priva di requisito reddituale, per un importo mensile di euro 930,00 per il 2020.