Con la nuova legge di Bilancio n. 178/2020 viene presentata la Nona Salvaguardia pensionistica, che consente l’accesso alla pensione, previo possesso di determinati requisiti previgenti il Dl 201/2011, ad una platea potenziale di 2.400 soggetti.
Le categorie interessate sono sette. La prima riguarda gli assicurati autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato al 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto attività lavorativa, purché non riconducibili a lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il 4 dicembre 2011.
La seconda categoria riguarda gli autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, senza contributi volontari accreditati entro il 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano un contributo derivanti da effettiva attività lavorativa tra il 2007 e il 30 novembre 2013 e che, a tale ultima data, non abbiano svolto attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
La terza (e quarta) categoria riguardano i lavoratori con rapporto risolto entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, sempreché dopo la cessazione non abbiano svolto attività quali dipendenti a tempo indeterminato.
La quinta categoria riguarda i lavoratori con rapporto cessato per risoluzione unilaterale tra il 2007 e il 2011, sempreché non abbiano svolto – dopo la cessazione – attività dipendente a tempo indeterminato. Anche i lavoratori che, nel corso del 2011, sono stati in congedo per assistere figli con handicap in situazione di gravità, potranno accedere alla pensione con i requisiti previgenti (sesta categoria).
Infine, anche i contrattisti a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati tra il 2007 e il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato potranno beneficiare della salvaguardia (settima categoria). Tuttavia, non possono essere ricompresi i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.
Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2021 e i requisiti dovranno essere perfezionati entro il 6 gennaio 2022. I requisiti vigenti che dovranno essere soddisfatti dai lavoratori che intendano accedere alla salvaguardia sono: per la vecchiaia 66 anni di età per il periodo 2019/2022; per la quota è richiesta una sommatoria tra età contributiva ed età anagrafica non inferiore a 98 con almeno 62 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.
Per entrambe le prestazioni (vecchiaia e quota) è prevista una finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi. Per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi è prevista una finestra mobile di 15 mesi per i dipendenti e 21 mesi per gli autonomi.
Per maggiori dettagli tecnici in merito alla presentazione della domanda e verifica del diritto a pensione, si allega il Messaggio INPS n. 195 del 18/01/2021.
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Avv. Francesco di Natale
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