L’attuale panorama, come emergente dalla legge 232/2016 e dal D.L. 4 /2019, e successivi interventi modificativi, esprime un quadro normativo di accesso al pensionamento variegato con molteplici opzioni:
1) anticipata con 42 anni e 10 mesi tra il 2019 e 2026 (41 e 10 per le donne del settore privato circolare 17/2020 con gli adeguamenti all’aspettativa di vita) indipendentemente dall’età con finestra di uscita trimestrale e blocco dell’adeguamento per aspettativa di vita prescritto dalla Fornero;
2) al perfezionamento nel 2020 di un’età anagrafica di 62 anni e contributiva di 38 anni, anche tramite l’istituto del cumulo (disciplina derogatoria inserita con l’art. 14 com. 2° integrativo della legge 228/2012 che limita ai soli contributi successivi al 1995 ovvero all’opzione contributiva) di periodi non coincidenti in diverse gestioni INPS con finestra a tre o sei mesi tra settore privato e pubblico, c.d. “Quota 100”;
3) perfezionamento entro il 31.12.2019, (inserito nella legge di bilancio 2020) esclusivamente per le donne di un’età anagrafica pari a 58 anni (59 se autonome) e non meno di 35 anni di contribuzione, con calcolo interamente contributivo e finestra a 12 o 18 mesi, c.d. “Opzione Donna”; il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi i termini della finestra di 12 o 18 mesi in relazione al lavoro privato alle dipendenze o autonomo; (circolare n. 18/2020).
4) infine l’agevolazione per i precoci (legge 232/2016) con 41 anni di contribuzione, lavoro effettivo anche non continuativo per 12 mesi prima del 19mo anno di età (anche estero), appartenenza ad una delle quattro categorie già regolamentate dall’indennità APE SOCIALE e finestra trimestrale di uscita.
Appare necessario oltremodo precisare che ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (circolare 117/2019) tuttavia, come precisato nel successivo messaggio 1551/2019 non è preclusivo all’accesso al pensionamento l’aver cessato alla data della domanda e l’aver successivamente lavorato durante la finestra trimestrale, valorizzando cosi anche la contribuzione maturata prima della decorrenza.
Per gli assicurati che al 31.12.1992 non possano far valere contributi, la contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione di anzianità non potrà eccedere i 5 anni (art. 15 D.Lgs. n. 503/1992). Aggiungasi, come ribadito dal messaggio 1551/2019, che l’indennità NASPI è utile per il raggiungimento del requisito contributivo dei 38 anni ma non di quello minimo di 35 anni di anzianità contributiva utili per l’accesso al beneficio.
Peraltro, è stato offerto un chiarimento riferito alla possibilità per i percettori di APE SOCIAL di opzionare l’anticipata quota 100 garantendo ai primi il passaggio da una prestazione di natura assistenziale a quella previdenziale. Deve oltremodo precisarsi che nonostante l’intervento della legge Fornero vige un regime di salvaguardia per coloro i quali avessero maturato al 31.12.2011 i requisiti di accesso secondo il vecchio regime (perfezionamento del quorum a 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi ed età contributiva minima di 35 anni, art. 24 com. 15 bis); oggi la circolare 19/2020 ha modificato l’accesso con il sistema delle quote a 98 per i dipendenti e 99 per gli autonomi (35 anni di contribuzione utile ai fini dell’anzianità e minimo 63 anni o 64 anni di età anagrafica).
Ancor più al sistema delle quote è legato l’accesso al pensionamento anticipato per coloro che svolgono lavori usuranti: Con messaggio 1660/2019 però l’INPS ha precisato che le categorie indicate dal D.M. 19.5.1999 (lavori in galleria o cave e miniere – lavori in cassoni ad aria compressa – lavori ad alte temperature – lavori in spazi ristretti – lavori di asportazione amianto – addetti alle linee catena – lavori notturni) nel 2020 possono conseguire il trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (quelli utili per la pensione di anzianità) ed un’età minima di 61 anni e 7 mesi raggiungendo quanto meno quota 97,6 ovvero 98,6 se autonomi (circolare n. 19/2020 e successivo messaggio 793/2020) qualora siano addetti alla linea catena ovvero siano lavoratori addetti al trasposto pubblico. Diversa l’ipotesi del lavoro notturno ove il requisito sale a 99,6 e 100,6 con gli adeguamenti all’aspettativa di vita (msg n. 793/2020) Tali lavorazioni sono meritevoli di tutela se svolte per almeno sette anni negli ultimi 10.
In questo caso la domanda amministrativa per coloro i quali maturino il diritto nel 2021 deve presentarsi entro il 01.05.2020; qualora sia presentata oltre tale data la decorrenza è differita di un mese in caso di ritardo di 30 giorni; due mesi se il ritardo si mantiene nei 90 giorni ovvero tre mesi se superiore.