Una questione ormai annosa si poneva all’attenzione degli operatori del settore previdenziale sollecitati dai tanti cittadini destinatari di missive INPS di rigetto di prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civili – pensione integrate al minimo ecc…) che si sono visti nel tempo negare le pensioni per superamento del limite di reddito.
E’ prassi ormai invalsa dell’Istituto previdenziale quella di fornire un’applicazione ormai anacronistica dell’art. 35 com. 8 del D.L. n. 207/2008 nel senso di valutare il superamento del limite di reddito per la concessione di queste pensioni cumulando il reddito di natura diversa dell’anno precedente (ad ex da lavoro dipendente o autonomno) con il reddito in corso presunto in proiezione annuale.
Pertanto in molteplici casi l’Istituto ha negato il diritto quando l’assicurato o il cittadino, ammalatosi e divenuto meritevole della presrtazione dal punto di vista sanitario, se l’è vista negare in quanto l’INPS ha operato la somma dei redditi derivanti dal lavoro svolto l’anno precedente con quelli dell’anno in cui è presentata la domanda.
Una condotta colposamente perpetrata nonostante vi sia dal 2015 un chiarmimento chiesto dallo stesso Istituto con il quale il Ministero ha delibato precisando che “dalla previsione dell’art. 35 non possa derivare la sommatorie di redditi sdi anni diversi in quanto ciò porterebbe ad un artificio incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della norma“.
Ancor più inspiegabile visto che con messaggio 5178/2015 l’INPS ha recepito tale indicazione dando disposizione alle sedi di considerare dei due anni solo quello con il reddito più alto.
Ebbene dopo molteplici azioni giudiziarie un primo spiraglio è ottenuto dallo “studio legale di Natale” con la sentenza n. 2253 del 12.10.2021 emessa dal Tribunale di Taranto sezione Lavoro che riconosce la condotta illecita dell’istituto (che aveva sommato il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente con quello dell’anno in corso percepito a titolo di pensione) ordinando il ripristino della pensione di invalidità civile e ritenendo: “manifestamente illogica e lesiva della posizione del pensionato la condotta dell’istituto che nella determinazione del reddito annuale rilevante, sommi i redditi percepiti in due anni diversi“.
Confidiamo che in futuro l’Istituto adotti tale interpretazione evitando rigetti ingiustificati delle pensioni.
Avv. Francesco di Natale
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